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Autocertificazione aiuti di stato: sgravi contributivi

Il 30.11.2022 scade il termine per l’invio della autodichiarazione sugli aiuti di Stato ricevuti. Lo scopo della stessa è attestare che l’importo dei sostegni ricevuti non superi i massimali indicati nel quadro temporaneo nel periodo 01.03.2020 – 30.06.2022.

Ai fini del controllo del rispetto dei limiti degli aiuti ottenuti preghiamo di inoltrare la presente Mail al Consulente del Lavoro che segue la Vs. azienda al fine di compilare il Prospetto allegato, soprattutto per le aziende che hanno il Consulente del lavoro slegato dal nostro studio.

ATTENZIONE

Il Consulente del Lavoro dovrà compilare obbligatoriamente il prospetto andando ad elencare gli aiuti ricevuti.

Non esistendo un elenco esaustivo, di seguito si riportano i principali sgravi contributivi previsti nel periodo emergenziale rientranti nell’ambito di applicazione del Temporary Framework:

  • esonero contributivo alternativo alla cassa integrazione Covid previsto dall’art. 3 del DL 104/2020;
  • esonero contributivo alternativo alla cassa integrazione Covid previsto dall’art. 12 del DL 137/2020;
  • esonero contributivo alternativo alla cassa integrazione Covid previsto dall’art. 1 commi 306-308 della L. 178/2020;
  • esonero contributivo per le assunzioni a tempo determinato nel settore turistico previsto dall’art. 7 del DL 104/2020 e dall’art. 4 del DL 4/2022;
  • esonero contributivo per i settori del turismo e del commercio previsto dall’art. 43 del DL 73/2021;
  • esonero contributivo per le assunzioni effettuate con contratto di rioccupazione ex art. 41 del DL 73/2021;
  • riduzione contributiva per i lavoratori impiegati al Sud – cosiddetta “decontribuzione Sud” – prevista dall’art. 27 del DL 104/2020 e dall’art. 1 comma 161 della L. 178/2020;
  • esonero contributivo per l’assunzione o trasformazione a tempo indeterminato di giovani under 36 che non hanno mai avuto un rapporto a tempo indeterminato, previsto dall’art. 1 comma 10 e 11 della L. 178/2020;
  • esonero contributivo per l’assunzione o trasformazione a tempo indeterminato di donne svantaggiate previsto dall’art. 1 commi 16-19 della L. 178/2020;
  • esonero contributivo per i datori di lavoro operanti nel settore delle agenzie di viaggi e dei tour operator previsto dall’art. 4 del DL 4/2022.

Per quanto riguarda i periodi di fruizione, essendo i contributi versati il 16 del mese successivo si prega di voler rispettare il seguente schema:

– 01.03.20 –  27.01.21 sgravio usufruito dal 16.04.2020 al 16.01.2021, salvo che l’agevolazione non sia entrata in vigore dopo l’01.03.2020. In tal caso partire dal 16 del mese successivo al periodo di paga;

– 28.01.21 –  30.06.22 sgravio usufruito dal 16.02.2021 al 16.06.2022, salvo che l’agevolazione non sia entrata in vigore dopo il 16.02.2021. In tal caso partire dal 16 del mese successivo al periodo di paga

Il prospetto debitamente compilato, dovrà essere restituito entro e non oltre la data del 04.11.2022.

In caso di comunicazioni tardive e/o in caso di assenza di riscontro alla presente, non potremo supportarvi nell’elaborazione della suddetta autodichiarazione.

admin
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