Esterometro: nuove semplificazioni
Ad integrazione della newsletter del 10/06 (trovate QUI il testo completo), aggiungiamo la seguente novità: il nuovo DL Semplificazioni prevede, dal 1 luglio 2022, l’esclusione dall’emissione dell’autofattura elettronica per le seguenti operazioni:
- Fatture di acquisto di beni situati all’estero con importo inferiore a 5mila euro e non destinato ad entrare in Italia. Esempio: acquisto di carburante all’estero
- Fatture di acquisto per servizi generici dall’estero con importo inferiore a 5mila euro. Esempio: servizi alberghieri/ristoranti situati all’estero; noleggio di auto a breve termine di auto consegnate all’estero; servizi su beni immobili situati all’estero ecc..
Sono, inoltre, esclusi le operazioni estere ( di vendita e di acquisto) documentate con bolletta doganale o per cui sia stata emessa o ricevuta una fattura elettronica.
In sintesi, dal 1^ luglio 2022, i comportamenti da adottare nei confronti delle fatture emesse e ricevute estere sono i seguenti:
– Per le fatture emesse verso l’estero, si dovrà utilizzare il tipo documento “TD01”, valorizzando il campo “codice destinatario” con “XXXXXXX”.
– Per le fatture di acquisto dall’estero, si dovrà generare un documento elettronico di tipo “TD17”, “TD18” e “TD19”, valorizzando il campo “codice destinatario” con “0000000” ed emettere il documento entro il 15^ giorno del mese successivo a quello di ricevimento della fattura.
In dettaglio:
TD17: per acquisto servizi dall’estero ( ue ed extra ue);
TD18: per acquisto di beni intracomunitari;
TD19: per acquisto di beni ex art.17 c.2 DPR 633/72 (Operazioni passive da fornitori Ue ed extraUE per acquisto di beni già presenti in Italia e Operazioni passive da San Marino).