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Fatture estere in formato elettronico

Fatture estere in formato elettronico dal 1°luglio. Infatti dal 1° luglio 2022 entrerà in vigore l’obbligo di invio dei dati relativi alle operazioni transfrontaliere tramite il sistema di Interscambio (SDI) in formato XML, così come avviene attualmente per l’invio delle fatture elettroniche (D.L. n. 146/2021).
Attualmente i soggetti passivi IVA residenti o stabiliti in Italia, sono tenuti a trasmettere telematicamente, con cadenza trimestrale, l’Esterometro all’Agenzia delle Entrate.
Dal 1 luglio 2022 viene eliminato l’Esterometro ed introdotto l’obbligo di invio dei dati relativi alle operazioni transfrontaliere esclusivamente tramite il Sistema di Interscambio e il formato XML.
Dovranno essere emesse in formato elettronico tutte le fatture di vendita, anche qualora il destinatario sia un soggetto non residente in Italia o senza una stabile organizzazione nel nostro Paese.
Per quanto riguarda le fatture di acquisto diverrà obbligatoria l’emissione del documento di integrazione elettronico per acquisto di beni o servi Intra-UE o l’emissione di autofatture elettroniche per gli acquisti di servizi Extra-UE.
Per le fatture di vendita relative alle operazioni effettuate nei confronti di soggetti non stabiliti in Italia, la procedura è sostanzialmente analoga all’emissione di una normale fattura elettronica di tipo TD01 e prevede la valorizzazione del campo “codice destinatario” con “XXXXXXX”. L’invio è previsto entro 12 giorni dall’effettuazione della cessione o prestazione o entro il giorno 15 del mese successivo in caso di fatturazione differita;
Per le fatture di acquisto, ricevute in modalità cartacea o pdf, dai fornitori esteri, il cliente italiano dovrà generare in autofattura un documento elettronico di tipo:
– TD17 (integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero)
– TD18 (integrazione per acquisto di beni intracomunitari)
– TD19 (integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art. 17 c.2 DPR 633/72).
In questo caso la trasmissione è effettuata entro il 15^  giorno del mese successivo a quello del ricevimento del documento.
La procedura dovrà essere adottata anche per le operazioni interne (esempio: subappalti edili, lavori di pulizia e completamento edifici le cui fatture sono emesse in reverse charge interno) .Il tipo documento da utilizzare per l’integrazione è il TD16.

Si prega di far pervenire allo studio, le fatture di acquisto estere ogni primo del mese successivo a quello di ricevimento in modo tale da riuscire ad emettere le autofatture entro i termini stabili dalla legge.

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