Moratoria dei finanziamenti
Probabilmente l’art.56 del DL 18/2020 ha avuto, ad oggi, troppo poco spazio nell’illustrazione del “Cura Italia”.
Viene infatti offerta alle imprese la possibilità di sospendere fino alla data del 30 settembre 2020:
- le rate dei prestiti e dei mutui;
- i prestiti non rateizzati;
- le rate dei leasing.
Inoltre, fino al 30 settembre 2020, non sono soggetti a revoca le aperture di credito già ottenute e i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti.
In termini di liquidità questa misura può portare grandi benefici alle aziende che hanno importanti impegni finanziari, dovuti magari ad investimenti già effettuati o tempi di riscossione dei crediti molto dilatati, e che hanno avuto una riduzione dell’attività a causa dell’emergenza epidemiologia.
Il meccanismo non si applica in automatico. L’azienda infatti, che deve comunque rientrare tra le micro o PMI , con sede in Italia, deve formulare apposita comunicazione allegando una dichiarazione in cui autocertifica di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia da COVID-19.
Per poter beneficiare della misura è necessario che le esposizioni debitorie delle imprese non siano, alla data di pubblicazione del decreto, classificate come esposizioni creditizie deteriorate ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi.
Ad oggi non conosciamo ancora le norme ed i regolamenti attuativi della misura, che dovranno obbligatoriamente passare per degli accordi con gli istituti di credito. Vi consigliamo dunque, nel caso che la vostra attività abbia risentito dell’emergenza epidemiologica e vogliate usufruire alla moratoria di contattare l’istituto di credito e comunque procedere alla comunicazione.
Alleghiamo un pro forma di comunicazione da inviare all’istituto relativamente al punto c) del secondo comma dell’art. 56 sulla possibilità della sospensione di rate di prestiti, mutui o leasing.