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Pillole Fiscali 2/2020

Credito d’imposta beni strumentali

Per gli investimenti in beni strumentali nuovi (ad esempio: stampanti, computer, scanner, fotocopiatrici, mobili, attrezzature, ecc..) effettuati dal 01/01/2020 al 31/12/2020, in sostituzione dei super-ammortamenti ed iper-ammortamenti, è previsto un nuovo credito d’imposta.

 

Requisiti:

–       Riguarda tutte le imprese/forfettari/professionisti

–       In regola con le normative sulla sicurezza dei luoghi di lavoro

–       In regola con il versamento dei contributi previdenziali dei lavoratori

 

Misura dell’agevolazione

Il credito d’imposta “generale”

a. Per gli investimenti non “4.0”, è riconosciuto (alle imprese e agli esercenti arti e professioni) nella misura del 6% del costo (max 2 milioni di euro);

b. Per gli investimenti in beni “4.0” compresi nell’Allegato A alla L. 232/2016, il credito d’imposta è riconosciuto (solo alle imprese) nella misura del:

  1. a)40% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
  2. b)20% per gli investimenti tra 2,5 e 10 milioni di 

 

c. Per gli investimenti relativi a beni immateriali compresi nell’Allegato B alla L. 232/2016, il credito d’imposta è riconosciuto:

  1. c)nella misura del 15% del costo;
  2. d)nel limite massimo di costi ammissibili pari a 700.000,00 

 

Modalità di utilizzo dell’agevolazione

Il credito d’imposta:

  1. è utilizzabile in compensazione, con tributi e contributi, mediante il modello F24;
  2. spetta per i beni materiali (sia “ordinari” che “4.0”) in cinque quote annuali di pari importo (1/5 all’anno) e per i soli investimenti in beni immateriali in tre quo- te annuali (1/3 all’anno);
  3. nel caso di investimenti in beni materiali “ordinari” è utilizzabile a decorrere dall’anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni, mentre per gli in- vestimenti in beni “Industria 4.0” a decorrere dall’anno successivo a quello dell’avvenuta 

 

Dicitura in fattura

Nella fattura di acquisto dei beni deve essere riportato il riferimento normativo dell’agevolazione (AD ESEMPIO: “Bene agevolabile ai sensi dell’art. 1 co. 184 – 194 della L. 160/2019″)

 

Esclusioni

Risultano esclusi  dalle agevolazione l’acquisto di:

–       autoveicoli e mezzi di trasporto

–       fabbricati e costruzioni

–       beni con coefficiente di ammortamento inferiore a 6,5%

 

Lo studio rimane a disposizione per ogni chiarimento.

 

Saluti

admin
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