Pillole Fiscali 2/2020
Credito d’imposta beni strumentali
Per gli investimenti in beni strumentali nuovi (ad esempio: stampanti, computer, scanner, fotocopiatrici, mobili, attrezzature, ecc..) effettuati dal 01/01/2020 al 31/12/2020, in sostituzione dei super-ammortamenti ed iper-ammortamenti, è previsto un nuovo credito d’imposta.
Requisiti:
– Riguarda tutte le imprese/forfettari/professionisti
– In regola con le normative sulla sicurezza dei luoghi di lavoro
– In regola con il versamento dei contributi previdenziali dei lavoratori
Misura dell’agevolazione
Il credito d’imposta “generale”
a. Per gli investimenti non “4.0”, è riconosciuto (alle imprese e agli esercenti arti e professioni) nella misura del 6% del costo (max 2 milioni di euro);
b. Per gli investimenti in beni “4.0” compresi nell’Allegato A alla L. 232/2016, il credito d’imposta è riconosciuto (solo alle imprese) nella misura del:
- a)40% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- b)20% per gli investimenti tra 2,5 e 10 milioni di
c. Per gli investimenti relativi a beni immateriali compresi nell’Allegato B alla L. 232/2016, il credito d’imposta è riconosciuto:
- c)nella misura del 15% del costo;
- d)nel limite massimo di costi ammissibili pari a 700.000,00
Modalità di utilizzo dell’agevolazione
Il credito d’imposta:
- è utilizzabile in compensazione, con tributi e contributi, mediante il modello F24;
- spetta per i beni materiali (sia “ordinari” che “4.0”) in cinque quote annuali di pari importo (1/5 all’anno) e per i soli investimenti in beni immateriali in tre quo- te annuali (1/3 all’anno);
- nel caso di investimenti in beni materiali “ordinari” è utilizzabile a decorrere dall’anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni, mentre per gli in- vestimenti in beni “Industria 4.0” a decorrere dall’anno successivo a quello dell’avvenuta
Dicitura in fattura
Nella fattura di acquisto dei beni deve essere riportato il riferimento normativo dell’agevolazione (AD ESEMPIO: “Bene agevolabile ai sensi dell’art. 1 co. 184 – 194 della L. 160/2019″)
Esclusioni
Risultano esclusi dalle agevolazione l’acquisto di:
– autoveicoli e mezzi di trasporto
– fabbricati e costruzioni
– beni con coefficiente di ammortamento inferiore a 6,5%
Lo studio rimane a disposizione per ogni chiarimento.
Saluti