Decreto Aiuti Ter: credito d’imposta per le imprese contro il caro energia
Credito d’imposta energia
Decreto Aiuti Ter: credito d’imposta per le imprese contro il caro energia.
Per contrastare gli aumenti dell’energia elettrica e del gas che si stanno registrando a seguito della crisi militare scoppiata in Ucraina, il Governo è intervenuto con l’introduzione di alcuni crediti d’imposta per compensare i maggiori costi.
Il Legislatore, nell’ambito del DL n. 144/2022, c.d. “Decreto Aiuti-ter”, a fronte del perdurare dell’aumento dei prezzi del settore energetico, ha previsto l’estensione e l’incremento delle agevolazioni già riconosciute per il primo, secondo e terzo trimestre.
Imprese non energivore
Fortemente ampliato il bacino dei potenziali fruitori del credito d’imposta per le imprese non energivore, circoscritto, fino al terzo trimestre, a quelle dotate di contatori con potenza pari almeno a 16,5 kW: il perimetro di applicazione viene esteso alle imprese di dimensioni minori, con contatori di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW. Si accede al bonus se il prezzo della componente energetica acquistata nel terzo trimestre 2022, al netto di imposte e sussidi, è in media aumentato più del 30% per kWh rispetto allo stesso periodo del 2019.
Il credito è pari al 30% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022 (la misura è doppia rispetto al bonus per il trimestre luglio-settembre).
Imprese non gasivore
Lo stesso bonus del 40% (in precedenza, era del 25%) sulla spesa sostenuta per l’acquisto di gas naturale, consumato nei mesi di ottobre e novembre 2022, per usi energetici diversi da quelli termoelettrici, spetta anche alle imprese diverse da quelle gasivore, sempre che il prezzo medio di riferimento relativo al terzo trimestre 2022 abbia subìto un incremento superiore al 30% rispetto allo stesso trimestre del 2019.
MISURA DEL CREDITO
COME RICHIEDERLO
Ove l’impresa destinataria del contributo, che non sia energivora o gasivora, si rifornisca nel terzo trimestre dell’anno 2022 e nei mesi di ottobre e novembre 2022, di energia elettrica o di gas naturale dallo stesso venditore da cui si riforniva nel terzo trimestre dell’anno 2019, può richiedere al proprio venditore di inviare entro sessanta giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d’imposta, una comunicazione nella quale sia riportato il calcolo dell’incremento di costo della componente energetica e l’ammontare del credito d’imposta spettante per i mesi di ottobre e novembre 2022: in questo caso è importante dunque che contattiate il fornitore per ottenere tale comunicazione.
In caso contrario vi chiediamo di fornirci dati e parametri completi per adempiere al conteggio.
Per le imprese non ancora costituite al 1.07.2019 l’Agenzia delle Entrate dovrà individuare il dato convenzionale del valore medio del Prezzo unico nazionale dell’energia elettrica all’ingrosso e del prezzo di dispacciamento del terzo trimestre 2019, al fine di consentire il confronto con i costi medi dello stesso periodo 2022.
