Ridurre i termini dell’accertamento con la tracciabilità dei pagamenti
Vi segnaliamo una disciplina poco attenzionata ma che consente un’importante riduzione dei termini di accertamento.
Infatti uno specifico Decreto Legislativo introduce la riduzione dei termini di accertamento per i soggetti che:
- effettuano e ricevono tutti i loro pagamenti di importo superiore a 500 euro mediante modalità tracciate;
- documentano le operazioni poste in essere tramite fatturazione elettronica via SdI e/o memorizzazione elettronica dei corrispettivi.
Attraverso la totale tracciabilità dei pagamenti, imprenditori e professionisti possono puntare ad una riduzione dei termini di accertamento delle imposte dirette e dell’IVA di due anni.
Passare dai termini ordinari (31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione) a quelli ridotti (31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione) è un aspetto da considerare nella propria pianificazione fiscale.
In cambio tutti i pagamenti sopra la soglia di 500 euro devono essere tracciati.
L’ottenimento dell’agevolazione, con riguardo a ciascun periodo di imposta, passa per una adesione/dichiarazione da comunicare in fase di trasmissione della dichiarazione dei redditi dove si comunica l’esistenza dei requisiti.
La tracciabilità dei pagamenti può essere eseguita incassando o pagando ad esempio tramite bonifico bancario o postale, assegno circolare – bancario o postale recante la clausola di non trasferibilità, carta di credito o di debito. Alle modalità di esecuzione di pagamenti e incassi è necessario prestare massima attenzione perché il beneficio non si applica, con riferimento a ciascun periodo d’imposta, ai contribuenti che hanno effettuato o ricevuto anche un solo pagamento mediante strumenti diversi da quelli tracciabili.
Chi sono i soggetti beneficiari?
I soggetti passivi che utilizzano esclusivamente il Sistema di Interscambio.
Regime sanzionatorio
L’opzione della disciplina in assenza dei presupposti necessari porta all’applicazione di una sanzione da 250 a 2.000 euro, ferma restando l’esclusione dal beneficio.