Lavoro occasionale novità 2022
al fine di contrastare l’utilizzo di questa forma contrattuale per mascherare una posizione lavorativa di tipo subordinato, il DL 146/2021, nella versione modificata in sede di conversione in Legge, ha disposto, a carico dei committenti, a partire dal 21 dicembre 2021, l’obbligo di comunicare preventivamente all’Ispettorato Nazionale del Lavoro l’inizio dell’attività dei soggetti inquadrati come lavoratori autonomi occasionali.
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la nota protocollo n. 29 dell’11 gennaio 2022, interviene a dettare le istruzioni operative per i datori di lavoro che devono ottemperare a tale obbligo. In caso di violazione degli obblighi si applica una sanzione amministrativa, non diffidabile, che va da 500 a 2.500 euro in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione.
Le sanzioni potranno applicarsi anche laddove il rapporto di lavoro si protragga oltre il periodo inizialmente indicato senza che si sia provveduto ad effettuarne una nuova.
Si ricorda che i lavoratori occasionali non comunicati rientrano anche nel conteggio dei lavoratori irregolari in caso di ispezioni, a seguito delle quali in caso di superamento della soglia del 10%, l’ispettorato può disporre la sospensione dell’attività produttiva.
La comunicazione va effettuata prima dell’inizio della prestazione di lavoro autonomo occasionale eventualmente risultante dalla lettera d’incarico (in analogia con quanto previsto per le prestazioni svolte dai lavoratori intermittenti, la comunicazione verrà considerata tempestiva anche se fatta fino ad un minuto prima dell’inizio della prestazione lavorativa).Più precisamente la comunicazione potrà essere effettuata:
mediante SMS o posta elettronica e comunque con le modalità operative già in uso in relazione ai rapporti di lavoro intermittente.
Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali sta aggiornando gli applicativi informativi in uso.
Nel frattempo, afferma l’ispettorato, la comunicazione andrà effettuata attraverso l’invio di una e-mail ad uno specifico indirizzo di posta elettronica messo a disposizione da ciascun Ispettorato territoriale (l’elenco completo nella nota allegata).
Copia della comunicazione inviata va conservata per la verifica da parte degli ispettori del lavoro.
La mail deve necessariamente indicare:
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dati del committente e del prestatore;
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luogo della prestazione;
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sintetica descrizione dell’attività;
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data inizio prestazione e presumibile arco temporale entro il quale potrà considerarsi compiuta l’opera o il servizio (se non si conclude va inviata una nuova comunicazione)
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importo del compenso se stabilito al momento dell’incarico.
Una comunicazione già trasmessa potrà essere annullata o modificata purchè prima dell’inizio dell’attività del prestatore. Eventuali errori che non compromettano la possibilità di individuare le parti del rapporto, la data di inizio della prestazione o il luogo di svolgimento non costituiscono una omissione della comunicazione.
Il nuovo obbligo interessa:
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esclusivamente i committenti che operano in qualità di imprenditori (esclusi quindi i professionisti)
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solamente per i lavoratori autonomi occasionali, ossia i lavoratori inquadrabili nella definizione contenuta all’art. 2222 c.c.
Qui potete scaricare la nota integrale n.29 dell’11 gennaio 2022 con relativo elenco indirizzi mail
Qui invece alcune utili FAQ