
LEGGE DI BILANCIO 2021 – Novità in tema di detrazioni sulla casa
Bonus Idrico
Alle persone fisiche è riconosciuto un bonus idrico pari ad euro 1.000 da utilizzare, entro il 31.12.2021, per interventi di sostituzione di:
– vasi sanitari in ceramica con nuovi apparecchi a scarico ridotto;
– apparecchi di rubinetteria sanitaria, soffioni doccia e colonne doccia esistenti con nuovi apparecchi a limitazione di flusso d’acqua.
Proroga detrazioni fiscali interventi edilizi
- È prorogata anche per l’anno 2021 della detrazione fiscale nella misura del 65% per le spese relative a interventi di riqualificazione energetica degli edifici (c.d. ecobonus).
- È prorogata per il 2021 anche la detrazione per le spese sostenute per l’acquisto e posa in opera di:
– micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti;
– impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili;
– schermature solari.
- È prorogata al 31.12.2021 la detrazione del 50% (fino a una spesa massima di 96.000 euro) per gli interventi di ristrutturazione edilizia (art. 16-bis, c. 1 Tuir). Tale detrazione spetta anche per interventi di sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione.
- È prorogato fino al 31.12.2021 anche il bonus mobili, con aumento da 10.000 a 16.000 euro della spesa massima su cui calcolare la detrazione del 50%.
- È prorogato per il 2021 il bonus facciate, consistente nella detrazione del 90% delle spese sostenute per gli interventi edilizi sulle strutture opache della facciata, su balconi/fregi/ornamenti, inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero/restauro della facciata esterna degli edifici ubicati in zona A (centri storici) o B (totalmente o parzialmente edificate) di cui al D.M. 1444/1968.
- È prorogata per il 2021 la detrazione Irpef del 36%, nel limite di spesa di 5.000 euro annui, per la sistemazione a verde di aree scoperte di unità immobiliari privati a uso abitativo, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi nonché di coperture a verde e di giardini pensili.
Superbonus 110%
- È esteso l’arco temporale di riferimento. Le spese detraibili sono quelle sostenute per gli interventi effettuati sugli edifici dal 1.07.2020 fino al 30.06.2022, da ripartire tra gli aventi diritto in:
– 5 quote annuali di pari importo per le spese sostenute fino al 31.12.2021;
– 4 quote annuali di pari importo per la parte di spesa sostenuta nel 2022.
- La detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31.12.2022, a condizione che alla data del 30.06.2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo.
- Tra i soggetti beneficiari dell’agevolazione sono incluse le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche.
- Gli interventi per la coibentazione del tetto rientrano nella disciplina agevolativa (interventi trainanti), senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente.
- Ai fini del superbonus, un’unità immobiliare può ritenersi “funzionalmente indipendente” qualora sia dotata di almeno 3 delle seguenti installazioni o manufatti di proprietà esclusiva: impianti per l’approvvigionamento idrico; impianti per il gas; impianti per l’energia elettrica; impianto di climatizzazione invernale.
- Sono compresi fra gli edifici che accedono alle detrazioni anche gli edifici privi di attestato di prestazione energetica (Ape) perché sprovvisti di copertura, di uno o più muri perimetrali, o di entrambi, purché al termine degli interventi, che devono comprendere anche quelli di isolamento termico delle superfici opache, anche in caso di demolizione e ricostruzione o di ricostruzione su sedime esistente, raggiungano una classe energetica in fascia A.
- Rientrano nell’agevolazione (interventi trainati) anche gli interventi finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravità (art. 16bis, c. 1, lett. e) Tuir), anche ove effettuati in favore di persone di età superiore a 65 anni.
- La detrazione prevista per l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici è estesa anche agli impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici.
- Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1.07.2020 al 30.06.2022, per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, la detrazione è riconosciuta:
– euro 2.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti;
– euro 1.500 per gli edifici plurifamiliari o i condomìni che installino un numero massimo di 8 colonnine;
– euro 1.200 per gli edifici plurifamiliari o i condomìni che installino un numero superiore a 8 colonnine. L’agevolazione
si intende riferita a una sola colonnina di ricarica per unità immobiliare.
- Per gli interventi agevolati al 110%, nel cartello esposto presso il cantiere, in un luogo ben visibile e accessibile, deve essere indicata anche la seguente dicitura: “Accesso agli incentivi statali previsti dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, superbonus 110 per cento per interventi di efficienza energetica o interventi antisismici”.
- È prorogata anche alle spese sostenute nel 2022 la possibilità di optare per la cessione o per lo sconto in fattura in luogo della fruizione diretta della detrazione maggiorata del 110%.